Al via la sperimentazione per le certificazioni on-line


Dal 14 aprile 2010 è stata avviata la fase di sperimentazione, di 3 mesi, per la sostituzione del vecchio certificato medico cartaceo con il nuovo formato elettronico. L’articolo 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (il famoso “Decreto Brunetta”), prevede, infatti, che il certificato medico attestante l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia inviato dal medico curante, o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, direttamente all’INPS. Sarà l’INPS stessa, una volta ricevuto il certificato ad inoltrarlo, sempre per via telematica, al datore di lavoro.
La Circolare Funzione Pubblica 19 marzo 2010, n.1, prot. n. 74 definisce le Indicazioni Operative delle quali riportiamo una breve sintesi dei punti di maggiore interessere per i dipendenti della scuola.

Da parte del lavoratore

È cura del lavoratore:

  • fornire la tessera sanitaria al momento della visita medica, dal quale ricavare anche il codice fiscale;
  • dichiarare al momento della visita di essere dipendente della pubblica amministrazione;
  • fornire l’indirizzo di reperibilità per la visita medica se differente dalla residenza o dal domicilio abituale precedentemente fornito all’amministrazione;
  • comunicare tempestivamente la propria assenza per malattia all’amministrazione e fornire comunicazione di ogni possibile variazione relativa ai dati segnalati per la reperibilità in caso di visita fiscale;

Non vi è più l’obbligo di inviare la certificazione entro due giorni dall’inizio della malattia con raccomandata A/R ovvero tramite la consegna a mano in quanto tale impegno è assolto dall’invio telematico da parte dell’INPS.

Il medico una volta compilato il certificato e l’attestato di malattia deve fornire copia cartacea degli stessi al lavoratore oppure inviare copia in pdf alla casella di posta dell’assistito. Se il medico fosse impossibilitato nel compiere ambedue le procedure sopra descritte deve fornire al paziente il numero identificativo del certificato, attribuito ad esso dopo il controllo e l’accettazione dei dati trasmessi all’INPS. Il lavoratore può ricercare sul sito dell’INPS_servizi on line il proprio certificato utilizzando il numero identificativo suddetto e il codice fiscale.

Se il certificato non viene trasmesso?

Sono state introdotte specifiche sanzioni a carico di chi deve trasmettere il certificato, attive alla fine della fase di sperimentazione. In proposito l’art. 55-septies, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede:”l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica come sopra descritti costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza dalla convenzione in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi”.

Cosa ne pensi?