Articolo18: una tutela della dignità del lavoratore
Le motivazioni dell’attacco all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) sono più complesse di come appaiono grazie all’opera sistematica di disinformazione di stampa e TG sull’argomento e dato l’approccio del tutto ideologico, nel senso proprio di falsa coscienza, del Governo Monti. Sembra che in Italia nelle aziende sopra i 15 dipendenti non si possa licenziare, motivo per cui nel nostro Paese i possibili investitori sarebbero disincentivati a procedere.
Ovviamente non è vero che non si possa licenziare, come risulta evidente dalla normativa in materia, oltre che, purtroppo, dalle notizie quotidiane dalle aziende più disparate. In effetti l’art. 18 non è un elemento anomalo nel quadro giuridico, anzi esso è organicamente collegato ad altri dispositivi normativi, a cominciare dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, esplicitamente richiamata, la quale impedisce di procedere a licenziamento senza giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, o senza giustificato motivo.
Come pure è evidente, soprattutto nella giurisprudenza in materia consolidatasi negli anni, il riferimento all’art. 41 della Costituzione, il quale prescrive che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale: la legge 604/66 rinvia infatti al giudice la discrezionalità valutativa sul motivo oggettivo e sempre più la giurisprudenza si è mostrata propensa a ritenere ingiustificati licenziamenti intimati per motivi oggettivi, ma giudicati in realtà privi di un’adeguata considerazione dell’interesse sacrificato. E’ cioè stata solitamente operata una valutazione comparata tra l’interesse aziendale e le conseguenze per il lavoratore licenziato.
E’ forse opportuno qui richiamare che la casistica dei motivi che consentono il licenziamento, sintetizzata nei termini di “giusta causa” e “giustificato motivo”, è ampia.
La giusta causa rinvia ad un comportamento talmente grave, per cui si procede ad un licenziamento in tronco, senza preavviso. Sarebbe troppo lungo riportare tutta la casistica; a titolo di esempio ricordiamo che si può essere licenziati in tronco per giusta causa in caso di:
- rifiuto ingiustificato e reiterato ad eseguire la prestazione lavorativa;
- sottrazione di beni aziendali;
- condotta extralavorativa penalmente rilevante.
Il giustificato motivo prevede il licenziamento con preavviso e si distingue in
giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo. Anche in questo caso solo a titolo di esempio ricordiamo che si può essere licenziati:
per giustificato motivo soggettivo, in caso di:
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- minacce o percosse;
- superamento del periodo di comporto per malattia;
per giustificato motivo oggettivo, riferito cioè a riorganizzazione del lavoro o crisi
aziendale o modificazione dei cicli produttivi o innovazioni tecnologiche, in caso di:
- chiusura attività produttiva;
- soppressione del posto di lavoro;
- introduzione di nuovi macchinari, che necessitano di minore mano d’opera;
- esternalizzazioni.
Che l’articolo 18 impedisca di licenziare, anche per motivi strettamente economici, è quindi falso. Quello che impedisce sono i licenziamenti discriminatori, in totale arbitrarietà, per le idee politiche del dipendente, per la sua adesione o attività sindacale, per il suo orientamento sessuale, ecc.
L’elemento fondamentale che caratterizza l’articolo 18, e che spiega l’insistenza con cui si cerca di eliminarlo, è che esso garantisce una tutela reale, prevedendo l’obbligo, a seguito di sentenza del giudice del giudice del lavoro, di reintegrazione (la famosa “reintegra” secondo la vulgata) del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo o ingiusto, a meno che il lavoratore non preferisca farsi liquidare un’indennità sostitutiva. Tale tutela andrebbe estesa alle aziende sotto i 15 dipendenti, dove è invece il datore di lavoro a scegliere le modalità di indennizzo. In Germania, dove la tutela del posto di lavoro è fortissima, il discrimine è più basso: 10 dipendenti.
Quanto sopra riportato trova conferma anche nei diversi tentativi messi in atto dal Governo Berlusconi per togliere di mezzo l’art 18.
In un primo tempo ha sferrato un attacco diretto, tentandone l’abrogazione.
Successivamente ha introdotto la possibilità di estromettere il giudice del lavoro, in favore del ricorso ad un arbitrato, con l’approvazione del cosiddetto collegato lavoro, cioè la L. 183 del 4.11.10. In essa si limita altresì l’ambito della potestà del giudice: “il controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, che competono al datore di lavoro”.
Infine è stato tentato l’assalto all’articolo 41 della Costituzione: nel D.L. 138/2011 si definivano disposizioni in favore della piena libertà dell’iniziativa e dell’attività economica privata “in attesa della revisione dell’articolo 41 della Costituzione”, formula decaduta nella legge di conversione, L. 148/11, viste le perplessità e contestazioni sollevate.
Il Governo Monti si pone ora in piena continuità col Governo Berlusconi, sia nel metodo arrogante (“se faremo insieme questa riforma, siamo contenti, altrimenti il governo cercherà comunque di farla”), sia negli obiettivi:
- affermazione del primato dell’impresa nella società,
- restaurazione di un’autorità padronale assoluta in azienda, isolando ciascun lavoratore in un rapporto personale con l’impresa; in buona sostanza non sarà più possibile rivendicare diritti.
L’articolo 18 è un diritto di civiltà irrinunciabile: la tutela del lavoratore dalla rappresaglia del licenziamento è garanzia dell’esercizio degli altri diritti sanciti, che vanno dall’agibilità sindacale alla sicurezza sul posto di lavoro, fino al miglioramento delle stesse condizioni di lavoro.
E’ in gioco lo stesso riconoscimento della dignità del lavoratore.
