Assemblea provinciale: la nostra risposta alle eccezioni di legittimità


Abbiamo registrato alcune perplessità sulla legittimità della data dell’assemblea provinciale il giorno 15 settembre 2010, La FLC CGIL insieme a Gilda e CISL scuola, precisa che:

  • l’art. 8.10 del CCNL vigente dispone che “non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali;
  • l’art. 8.9 del CCNL assegna al dirigente scolastico il compito di avvertire le famiglie e di disporre eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle delle assemblea, del personale che presta regolare servizio;
  • l’art. 9.7 dell’accordo sulle relazioni sindacali a livello regionale del 11.06.2008 prevede che “la data, l’orario comprensivo dei tempi di spostamento e le modalità di svolgimento delle assemblee territoriali, che coinvolgono più istituzioni scolastiche, saranno notificate dalle OO.SS,[….] direttamente ai Dirigenti Scolastici […] o al responsabile dell’USP, che ne darà, in tal caso comunicazione ai Dirigenti Scolastici”
  • l’art. 9.3 del citato accordo prevede che le “[…] le assemblee territoriali regionali e provinciali in orario di servizio possano avere una durata massima di 4 ore [….]”;

Nel rispetto delle norme abbiamo inviato il 15 luglio 2010 e integrato il 31 agosto 2010 la convocazione al responsabile dell’USP di Firenze, che non ha inoltrato alcuna richiesta di chiarimenti sulla legittimità della convocazione.

Il responsabile USP ha comunicato alle scuole l’indizione dell’assemblea.

Chiediamo quindi ai Dirigenti Scolastici che non avessero provveduto di attivare le procedure previste dall’art. 8 del vigente CCNL ed in modo particolare quelle del comma 8 “[…] contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale ….. al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione […].

Cosa ne pensi?