Legge 182/2010: al lavoro a 15 anni


La legge 182/2010, il collegato lavoro, entrerà in vigore il 24 novembre. 50 articoli, nati dopo durissime contestazioni e dopo un intervento molto critico del Presidente della Repubblica, che mantengono tutti i difetti della prima stesura.

Rimane, tra i tanti, un articolo che avevamo duramente criticato:

Art. 48
(…)
8. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In pratica, nel palleggio tra un governo e l’altro, è stata di nuovo abbassata l’età d’ingresso al lavoro da sedici a quindici anni, consentendo di esaurire l’obbligo scolastico lavorando come apprendista, secondo il principio che c’è chi può permettersi di continuare a studiare e chi è meglio che vada a lavorare prima possibile e non si metta in testa strane idee di emancipazione.

Il collegato lavoro lascia ad un tavolo composto da regioni e ministeri del Lavoro e dell’Istruzione la regolamentazione dei profili formativi e la realizzazione di quel meccanismo di controlli che dovrebbe garantire che la formazione sul lavoro non si trasformi in sfruttamento del lavoro minorile. Buona fortuna.

Cosa ne pensi?