Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del titolare – A.S. 2009/10
Personale docente
In caso di assenze temporanee dei docenti in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.
Scuola dell’infanzia
Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.
Scuola primaria
Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale interno al plesso per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: “attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.” (CCNL 2006-2009, articolo 28, comma 5).
Con lo stravolgimento dell’organizzazione della scuola primaria decisa dai regolamenti attuativi dell’art. 64 della legge 133/08, le ore di contemporaneità sono sostanzialmente inesistenti (salvo inglese e religione) e quindi questa previsione contrattuale è nei fatti inapplicabile (o scarsamente applicabile). Pertanto, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio. In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (articolo 6 comma 2-h/i del CCNL 2006-2009) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto. Per le assenze oltre i 5 giorni si procede regolarmente al conferimento di incarichi a tempo determinato, in considerazione del fatto che la norma del Ccnl non è stata disapplicata e, pertanto, rimane vincolante!
Quindi, anche i docenti che prestano servizio su eventuali ore residue, utilizzati con precisa delibera del Collegio per attività di progetto (recuperi, approfondimenti, ecc.),
Scuola secondaria di primo e secondo grado
La finanziaria 2002 (L 448/2001 articolo 22, comma 6) ha previsto la possibilità (non l’obbligo) per le scuole di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni.
Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.
Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali. In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il diritto allo studio.
A questo fine è opportuno regolamentare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.
La norma restrittiva contenuta nel DPR 399/1988. art. 14, comma 12 è invece da considerarsi superata dalla legge 124/99, che, all’art. 4, comma 10, che così recita: “Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.” e dal regolamento delle supplenze (DM 131/07) che sostituisce le precedenti ordinanze sulle supplenze.
Oltretutto con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso impraticabile. Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell’assenza si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità didattica.
La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (legge 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio. Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono”. In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.
Considerazioni comuni – personale docente
A maggior ragione (per la sostituzione dei titolari assenti nelle scuole di ogni ordine e grado) è assolutamente illegittimo effettuare le sostituzioni in discorso, distogliendo il docente di sostegno. Su tale questione La giurisprudenza è ampia e costante nel condannare il dirigente che ha ordinato al docente, durante l’ora che doveva essere dedicata all’integrazione degli alunni disabili ad esso assegnati, di effettuare una supplenza in un’altra classe. L’eventuale utilizzo di tali docenti su altre classi può essere legittima solo in casi di effettiva emergenza (assenza non preventivata del titolare) e solo per il tempo strettamente indispensabile per la ricerca del supplente.
Similmente si ritiene illegittima la prassi della suddivisione della classe, ove il titolare è assente, e la conseguente distribuzione degli alunni in altre classi. Tale pressi comporta, tra l’altro: a) il sorgere di problemi sia in ordine alla vigilanza degli alunni, sia in ordine alla capienza delle aule con effetti sulle norme di sicurezza; b) la lesione del diritto allo studio, sia per i gruppi di alunni dirottati nelle altre classi, sia per gli alunni delle classi “riceventi, in quanto, di fatto, tali situazioni comportano quasi sempre uno stravolgimento della normale attività didattica. Anche tale prassi può essere ammessa solo in caso di emergenza e per il tempo strettamente indispensabile per la nomina del supplente. In tutti i casi le restrizioni economiche dei finanziamenti per le supplenze (o i ritardi di accredito dei finanziamenti stessi) non possono determinare situazioni di lesione del diritto allo studio o di sicurezza degli alunni (tant’è che il MIUR mai ha emanato norme restrittive, rispetto a quelle vigenti e sopra richiamate, sul conferimento delle supplenze).
Personale ATA
Il regolamento delle supplenze (DM 430/2000), prevede, all’ art. 6, comma 2. quanto segue : “Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’art. 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.”
Pertanto, anche nel caso degli ATA non ci sono vincoli particolari per la sostituzione del personale che conseguentemente si può assumere a partire dal 1° giorno di assenza del titolare. Infatti l’art. 4, comma 14 della legge 124/99, ha esplicitamente abrogato l’art. 582 del Dlgs 297/94 che prevedeva particolari condizioni (mix tra numero di assenti e durata delle assenze) per poter chiamare il supplente ATA. Considerata la peculiarità del lavoro ATA e il riferimento, nel regolamento, al “tempo strettamente necessario”, è opportuno che in sede di contrattazione d’istituto si definiscano i criteri per l’assunzione dei supplenti ATA per i diversi profili in base alle specifiche caratteristiche della scuola (tempo scuola, numero e tipologia dei plessi, turnazioni, corsi serali ecc). In particolare la contrattazione di scuola dovrà definire a quali condizioni e dopo quanti giorni di assenza si ricorre al supplente, tenendo anche conto delle risorse disponibili nel fondo d’istituto per le attività aggiuntive e/o per l’intensificazione e delle esigenze relative all’organizzazione del lavoro ATA. Il regolamento introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6, comma. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i Dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.
DSGA
Il regolamento delle supplenze ATA non tratta della sostituzione dei DSGA che invece è demandata al contratto (nomina di una assistente amministrativo di ruolo inserito nelle apposite graduatorie provinciali o nomina di un DSGA “reggente”).
Considerazioni comuni – personale docente e personale ATA
In relazione al DM n. 82 del 29/9/2009 (c.d. “Salvaprecari”) L’art. 6 del DM 82/2009 prevede che le nuove procedure, che le scuole dovranno adottare per le nomine dei supplenti temporanei, per la sostituzione di titolari temporaneamente assenti (quindi, non per i posti disponibili fino al 31/8 o fino al 30/6), entrano in vigore con la pubblicazione dei nuovi prioritari elenchi provinciali. Pertanto, fino a tale data, i supplenti (Docenti ed Ata) devono essere individuati secondo le “normali” procedure di cui, rispettivamente, ai “regolamenti” DM n. 131/2007 e DM n. 430/2000. Ciò significa che non si può utilizzare la formula “fino all’avente titolo” per determinare la data di scadenza dei contratti. In altra parole, questo significa che, ad esempio, un supplente individuato tramite il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto, per una supplenza (ad esempio: per maternità del titolare) ha diritto al “normale” contratto con scadenza al termine del congedo “post partum” della titolare, a nulla rilevando se, nel frattempo, saranno pubblicati gli elenchi provinciali prioritari previsti dal DM n. 82/2009 (i contratti in corso non possono essere più modificati).
Eventualmente potrebbero sorgere dei problemi per i docenti, se il supplente deve essere attinto dalle graduatorie d’istituto di II o III fascia (ad oggi non ancora definitive) (*). In tal caso, infatti, si deve nominare sulla base delle previgenti graduatorie d’istituto del biennio 2007/09, in attesa di quelle definitive del biennio 2009/11. Pertanto, qualora i ”nuovi prioritari elenchi provinciali” risultassero disponibili (in via definitiva) prima della pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di II e di III fascia, si dovrebbero utilizzare detti elenchi prioritari per le nomine dei supplenti per le disponibilità verificatesi da quella data in poi.
(*) Come già abbiamo avuto modo di segnalare più volte nel passato, la scadenza “fino all’avente titolo” deve essere intesa, a nostro avviso, con una precisa data: quella della probabile pubblicazione delle graduatorie d’istituto definitive, soggetta a proroga qualora la pubblicazione di tali graduatorie sia posticipata rispetto alla data inizialmente preventivata, e cosi via…
Commenti: (1)

nello scorrimento della graduatoria del personale ata 3° fascia, in che modo chiamano i candidati?
nel senso: chiamano sul telefono del candidato oppure avvisano mediante raccomandata nel momento della supplenza?
come posso sapere a che punto della graduatoria si è arrivati?
grazie