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	<title>flcfirenze.it &#187; normativa commentata</title>
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	<description>Portale FLC CGIL Firenze</description>
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		<title>Avvio delle procedure per la contrattazione d&#8217;istituto</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Una comunicazione, firmata CGIL, CISL e Gilda sollecita l&#8217;apertura delle procedure di contrattazione integrativa e ricorda i termini e le condizioni con cui questa avviene. La contrattazione integrativa di istituto per l’a.s. 2010/2011 è particolarmente difficile in quanto in molte scuole mancano le RSU per pensionamenti, trasferimenti, costituzione di I.C., ecc. La convocazione di elezioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una comunicazione, firmata CGIL, CISL e Gilda sollecita l&#8217;apertura delle procedure di contrattazione integrativa e ricorda i termini e le condizioni con cui questa avviene.</p>
<blockquote><p>La contrattazione integrativa di istituto per l’a.s. 2010/2011 è particolarmente difficile in quanto in molte scuole mancano le RSU per pensionamenti, trasferimenti, costituzione di I.C., ecc.</p>
<p>	La convocazione di elezioni suppletive è vietata dalle vigenti norme in quanto è ufficialmente prevista l’indizione delle elezioni RSU entro il mese di novembre prossimo. </p>
<p>	Per poter permettere alle scuole di avviare e concludere per tempo la contrattazione di istituto, ricordiamo che i Terminali Associativi Sindacali (TAS) possono essere delegati dalle OO. SS. a condurre la contrattazione; i sindacati scriventi sono disponibili a nominare TAS i colleghi designati dai lavoratori iscritti delle rispettive scuole.</p>
<p>Si ricorda che la sottoscrizione del contratto di Istituto, in assenza di RSU,  sarà fatta in ogni caso dopo assemblea del personale  di approvazione dell’ipotesi di contratto.</p>
<p>Chiediamo pertanto a tutte le istituzioni scolastiche di  segnalarci l’eventuale mancanza di RSU e di fornirci date possibili di convocazione in modo da poter chiudere i contratti integrativi di istituto regolarmente entro il 30 novembre (Cfr. CCNL 2006/09 Art. 6.2).</p>
<p>Sollecitiamo inoltre tutte le istituzioni scolastiche ad avviare, in tempi brevi, la contrattazione integrativa  in quanto è necessario sottoscrivere i contratti comunque prima del 31 dicembre 2010 per evitare che, a seguito dell’applicazione della disposizione sul “cedolino unico” in vigore da gennaio 2011, eventuali economie relative al salario accessorio vengano incamerate automaticamente dal MEF.</p>
</blockquote>
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		<title>La contrattazione integrativa nell’era di Brunetta</title>
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		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 22:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>

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		<description><![CDATA[I giorni prossimi saranno caratterizzati dall’apertura della contrattazione integrativa negli istituti scolastici autonomi. È in atto il tentativo di delegittimare la contrattazione di scuola e creare “un clima” difficile e ostile. Significativa, al riguardo, la diffida al MIUR da parte dell’ANP sul contratto delle utilizzazioni che è stato sottoscritto in piena vigenza dell’art. 5 del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/BrunettaFunzionePubblica.png"><img src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/BrunettaFunzionePubblica-300x160.png" alt="" title="BrunettaFunzionePubblica" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-1610" /></a>I giorni prossimi saranno caratterizzati dall’apertura della contrattazione integrativa negli istituti scolastici autonomi. È  in atto il tentativo di delegittimare la contrattazione di scuola e creare “un clima” difficile e ostile.</p>
<p>Significativa, al riguardo, la diffida al MIUR da parte dell’ANP sul contratto delle utilizzazioni che è stato sottoscritto in piena vigenza dell’art. 5 del Dlgs 165 così come modificato dal dlgs 150/09.</p>
<p>Il suddetto tentativo è destinato a fallire perché privo di fondamento di legge:</p>
<p><strong>Applicazione del decreto 150/09 nella scuola</strong></p>
<p>La norma transitoria prevede che con DPCM dovranno essere determinati “limiti e modalità di applicazione” delle disposizioni su:<br />
a) Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance dei docenti;<br />
b) Merito e premi ai docenti</p>
<p>Ora, su tutto questo, con il blocco dei contratti c’è stato un rinvio di fatto al 2013 .</p>
<p><strong>La contrattazione non si tocca perché </strong></p>
<p>- il decreto Brunetta non attribuisce nuove competenze esclusive alla Dirigenza, tanto meno nella scuola (che non è un ufficio);<br />
- l’art. 25 del d.lgs n. 165/01 (che definisce la “specificità” della dirigenza scolastica) non è stato minimamente toccato dal dlgs 150/09;<br />
- le disposizioni di legge che già c’erano  sono sempre state  rispettate, sia nell’uso delle risorse che sulle materie che il CCNL delega alla contrattazione di scuola;<br />
- le risorse contrattuali (FIS, FS, Inc. spec. Gruppo sportivo, aree a rischio) servono per pagare attività e incarichi e non possono costituire salario aggiuntivo indifferenziato, per cui la contrattazione è assolutamente rispettosa dei vincoli di legge, anche alla luce del dlgs 150;<br />
- la stessa giurisprudenza in queste settimane ha ribadito che nessun contratto integrativo decade automaticamente (neanche dal 1 gennaio 2011) e che il salario è competenza esclusiva della contrattazione e non può essere deciso unilateralmente. </p>
<p>E’ assolutamente fondamentale che i lavoratori sostengano e supportino le RSU nel loro rapporto con i DS: per la democrazia, per impedire il tentativo di una svolta autoritaria in atto nella scuola. </p>
<p>Occorre perciò avviare e chiudere tutte le contrattazioni prima possibile e, comunque, entro dicembre 2010: ricordiamo che dal primo gennaio partirà l’applicazione del CEDOLINO UNICO introdotto con la manovra; le risorse vanno spese tutte, perché i residui non rimarranno più nella casse della scuola. </p>
<p>Ricordiamo anche che la previsione secondo cui le retribuzioni non potranno superare il salario reale del 2010, secondo queste OO. SS., non riguarda le retribuzioni a carico del FIS essendo queste il corrispettivo di prestazioni eccedenti effettuate dai lavoratori.</p>
<p>Per questo invitiamo tutti (Consiglio di circolo o istituto, collegio docenti, D. S.) a far valere, nel rispetto delle norme, le proprie prerogative:</p>
<p><strong>1. Consiglio di Istituto</strong><br />
<em>vedi art. 10 T.U. 297/94;<br />
vedi art. 40 regolamento contabilità;</em><br />
- approva il programma annuale.</p>
<p><strong>2. Collegio docenti</strong><br />
<em>vedi art. 7 T.U. 297/94;<br />
vedi art. 28 CCNL</em><br />
- approva  piano attività e riduzioni unità oraria per motivi didattici;<br />
- identifica numero e tipologia delle funzioni strumentali necessarie;<br />
- definisce competenze professionali e ambiti di intervento dei singoli progetti.</p>
<p><strong>3. Personale ATA</strong><br />
Vedi art. 6 e 53 Ccnl;<br />
- riceve in una riunione l’informativa sul Piano delle attività.</p>
<p><strong>4. Dirigente Scolastico</strong><br />
<em>vedi artt. 6, 9, 28, 33, 47, 88 ccnl;<br />
vedi artt. 2 e 6 del regolamento contabilità D.I. 44/01;</em><br />
- è responsabile del rispetto e attuazione della legge sulla sicurezza (Dlgs 81/08).</p>
<p><strong>5. Direttore Servizi Generali e Amm.vi (DSGA)</strong><br />
<em>vedi art.  53 ccnl.</em></p>
<p><strong>6. RSU</strong><br />
<em>Vedi artt. 6, 9, 28, 33, 34 47, 73  e 88 ccnl.</em></p>
<p><strong>7. Le competenze della contrattazione integrativa</strong><br />
- utilizzazione del personale in rapporto al Pof ;<br />
- criteri di assegnazione dei docenti e Ata ai plessi;<br />
- diritti sindacali;<br />
- attuazione norme sicurezza;<br />
- ripartizione Fis;<br />
- criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario del personale docente, educativo e Ata;<br />
- criteri per l’individuazione del personale nelle attività da retribuire con il fondo.</p>
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		<title>Assemblea del 15 settembre: reportage radiofonico di Novaradio e Vademecum della Legalità</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 14:23:10 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Per rivivere i momenti salienti dell&#8217;affollatissima assemblea del 15 settembre, scarica il podcast di Novaradio. Per scaricare il VADEMECUM DELLA LEGALITA&#8217;, presentato proprio in occasione dell&#8217;assemblea, clicca qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Assemblea-15-settembre.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1581" src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/Assemblea-15-settembre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Per rivivere i momenti salienti dell&#8217;affollatissima assemblea del 15 settembre, scarica il <a href="http://www.novaradio.info/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=2369:il-primo-giorno-di-scuola-il-nostro-reportage&amp;catid=40:eventi-flash-2">podcast</a> di Novaradio.</p>
<p>Per scaricare il <em><strong>VADEMECUM DELLA LEGALITA&#8217;</strong></em>, presentato proprio in occasione dell&#8217;assemblea, clicca <a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/vademecum_della-legalita.pdf">qui</a></p>
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		<title>Vademecum della legalità disponibile on-line</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le copie del vademecum della legalità che avevamo fatto stampare per l&#8217;assemblea si sono rivelate, come numero, decisamente poche rispetto al gran numero di partecipanti all&#8217;assemblea. Abbiamo deciso di mettere on-line la versione digitale del manuale, che trovate a questo link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le copie del vademecum della legalità che avevamo fatto stampare per l&#8217;assemblea si sono rivelate, come numero, decisamente poche rispetto al gran numero di partecipanti all&#8217;assemblea.</p>
<p>Abbiamo deciso di mettere on-line la versione digitale del manuale, che trovate a <a href='http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/vademecum_legalita.pdf'>questo link</a></p>
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		<title>Elezioni del 28, 29 marzo: chiusura delle scuole e gestione del personale</title>
		<link>http://www.flcfirenze.it/wordpress/elezioni-del-28-29-marzo-chiusura-delle-scuole-e-gestione-del-personale.html</link>
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		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sindacato FLC]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni regionali]]></category>
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		<description><![CDATA[In questi giorni in molti chiedono di conoscere le norme che riguardano i permessi per esercitare il diritto di voto o i diritti del personale impegnato nelle operazioni elettorali (presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista). Un lungo ed esaustivo documento della FLC di Pisa, che potrete leggere qui, riassume la normativa riguardante: Personale impegnato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/elezioni.jpg"><img src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/elezioni-300x159.jpg" alt="" title="elezioni" width="300" height="159" class="alignleft size-medium wp-image-1063" /></a>In questi giorni in molti chiedono di conoscere le norme che riguardano i permessi per esercitare il diritto di voto o i diritti del personale impegnato nelle operazioni elettorali (presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista).</p>
<p>Un lungo ed esaustivo documento della FLC di Pisa, che potrete leggere <a href='http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Elezioni-28-e-29.3.10-permessi-e-riposi.pdf'>qui</a>, riassume la normativa riguardante:</p>
<ol>
<li>Personale impegnato nei seggi (art. 11, legge 11.3.1990, n. 53)</li>
<li>Personale che deve recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio</li>
<li>Interruzione delle attività didattiche per la consultazione elettorale</li>
<li>Personale supplente e interruzione del servizio per consultazioni elettorali</li>
<li>Utilizzo del personale il cui servizio si esplica in edifici scolastici sedi di seggio</li>
<li>Utilizzo del personale collaboratore scolastico per l’allestimento dei seggi, per la pulizia e la sorveglianza </li>
<li>generica durante le operazioni elettorali, per il ripristino degli ambienti scolastici al termine di dette operazioni</li>
</ol>
<p>In appendice al documento trovate il calendario delle operazione del procedimento per le elezioni regionali.</p>
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		<title>Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del titolare – A.S. 2009/10</title>
		<link>http://www.flcfirenze.it/wordpress/quando-e-come-si-chiamano-i-supplenti-per-le-assenze-del-titolare.html</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Sindacato FLC]]></category>
		<category><![CDATA[Commenti e Guide]]></category>
		<category><![CDATA[normativa commentata]]></category>
		<category><![CDATA[supplenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Personale docente In caso di assenze temporanee dei docenti in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata. Scuola dell’infanzia Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza. Scuola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h3>Personale docente</h3>
</blockquote>
<p>In caso di assenze temporanee dei docenti in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.</p>
<blockquote>
<h3>Scuola dell’infanzia</h3>
</blockquote>
<p>Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.</p>
<blockquote>
<h3>Scuola primaria</h3>
</blockquote>
<p>Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale <strong>interno al plesso</strong> per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: &#8220;<em>attività di arricchimento dell&#8217;offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari</em>.&#8221; (CCNL 2006-2009, articolo 28, comma 5).</p>
<p>Con lo stravolgimento dell&#8217;organizzazione della scuola primaria decisa dai regolamenti attuativi dell&#8217;art. 64 della legge 133/08, le ore di contemporaneità sono sostanzialmente inesistenti (salvo inglese e religione) e quindi questa previsione contrattuale è nei fatti inapplicabile (o scarsamente applicabile). Pertanto, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio. In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (articolo 6 comma 2-h/i del CCNL 2006-2009) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto. Per le assenze oltre i 5 giorni <span style="text-decoration: underline;">si procede regolarmente</span> al conferimento di incarichi a tempo determinato, in considerazione del fatto che la norma del Ccnl non è stata disapplicata e, pertanto, rimane vincolante!</p>
<p>Quindi, anche i docenti che prestano servizio su eventuali ore residue, utilizzati con precisa delibera del Collegio per attività di progetto (recuperi, approfondimenti, ecc.),</p>
<div><span style="text-decoration: underline;">non possono essere distolti da tali attività per effettuare la sostituzione di colleghi assenti</span></p>
<blockquote>
<h3>Scuola secondaria di primo e secondo grado</h3>
</blockquote>
<p>La finanziaria 2002 (L 448/2001 articolo 22, comma 6) ha previsto la <strong>possibilità </strong>(non l’obbligo) per le scuole di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni.</p>
<p>Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.</p>
<p>Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali. In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il <strong>diritto allo studio</strong>.</p>
<p>A questo fine è opportuno regolamentare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.</p>
<p>La norma restrittiva contenuta nel DPR 399/1988. art. 14, comma 12 è invece da considerarsi superata dalla legge 124/99, che, all’art. 4, comma 10, che così recita: <em>&#8220;Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.&#8221; </em>e dal regolamento delle supplenze (DM 131/07) che sostituisce le precedenti ordinanze sulle supplenze.</p>
<p>Oltretutto con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso impraticabile. Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell’assenza si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità didattica.</p>
<p>La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (legge 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio. Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni &#8220;distribuiti&#8221; sia di quelli che li &#8220;accolgono&#8221;. In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.</p>
<blockquote>
<h3>Considerazioni comuni &#8211; personale docente</h3>
</blockquote>
<p>A maggior ragione (per la sostituzione dei titolari assenti nelle scuole di ogni ordine e grado) è assolutamente illegittimo effettuare le sostituzioni in discorso, distogliendo il docente di sostegno. Su tale questione La giurisprudenza è ampia e costante nel condannare il dirigente che ha ordinato al docente, durante l’ora che doveva essere dedicata all’integrazione degli alunni disabili ad esso assegnati, di effettuare una supplenza in un’altra classe. L’eventuale utilizzo di tali docenti su altre classi può essere legittima solo in casi di effettiva emergenza (assenza non preventivata del titolare) e solo per il tempo strettamente indispensabile per la ricerca del supplente.</p>
<p>Similmente si ritiene illegittima la prassi della suddivisione della classe, ove il titolare è assente, e la conseguente distribuzione degli alunni in altre classi. Tale pressi comporta, tra l’altro: a) il sorgere di problemi sia in ordine alla vigilanza degli alunni, sia in ordine alla capienza delle aule con effetti sulle norme di sicurezza; b) la lesione del diritto allo studio, sia per i gruppi di alunni dirottati nelle altre classi, sia per gli alunni delle classi “riceventi, in quanto, di fatto, tali situazioni comportano quasi sempre uno stravolgimento della normale attività didattica. Anche tale prassi può essere ammessa solo in caso di emergenza e per il tempo strettamente indispensabile per la nomina del supplente. In tutti i casi le restrizioni economiche dei finanziamenti per le supplenze (o i ritardi di accredito dei finanziamenti stessi) non possono determinare situazioni di lesione del diritto allo studio o di sicurezza degli alunni (tant’è che il MIUR mai ha emanato norme restrittive, rispetto a quelle vigenti e sopra richiamate, sul conferimento delle supplenze).</p>
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<h3>Personale ATA</h3>
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<p>Il regolamento delle supplenze (<span style="text-decoration: underline;">DM 430/2000</span>), prevede, all’ art. 6, comma 2. quanto segue : <em>&#8220;Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell&#8217;art. 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.&#8221; </em></p>
<p>Pertanto, anche nel caso degli ATA non ci sono vincoli particolari per la sostituzione del personale che conseguentemente si può assumere a partire dal 1° giorno di assenza del titolare. Infatti l’art. 4, comma 14 della legge 124/99, ha esplicitamente abrogato l’art. 582 del Dlgs 297/94 che prevedeva particolari condizioni (mix tra numero di assenti e durata delle assenze) per poter chiamare il supplente ATA. Considerata la peculiarità del lavoro ATA e il riferimento, nel regolamento, al <em>&#8220;tempo strettamente necessario&#8221;</em>, è opportuno che in sede di contrattazione d’istituto si definiscano i criteri per l’assunzione dei supplenti ATA per i diversi profili in base alle specifiche caratteristiche della scuola (tempo scuola, numero e tipologia dei plessi, turnazioni, corsi serali ecc). In particolare la contrattazione di scuola dovrà definire a quali condizioni e dopo quanti giorni di assenza si ricorre al supplente, tenendo anche conto delle risorse disponibili nel fondo d’istituto per le attività aggiuntive e/o per l’intensificazione e delle esigenze relative all’organizzazione del lavoro ATA. Il regolamento introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6, comma. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i Dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.</p>
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<h3>DSGA</h3>
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Il regolamento delle supplenze ATA non tratta della sostituzione dei DSGA che invece è demandata al contratto (nomina di una assistente amministrativo di ruolo inserito nelle apposite graduatorie provinciali o nomina di un DSGA “reggente”).</p>
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<h3>Considerazioni comuni &#8211; personale docente e personale ATA</h3>
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<p>In relazione al DM n. 82 del 29/9/2009 (c.d. “Salvaprecari”) L’art. 6 del DM 82/2009 prevede che le nuove procedure, che le scuole dovranno adottare per le nomine dei supplenti temporanei, <span style="text-decoration: underline;">per la sostituzione di titolari temporaneamente assenti</span> (quindi, non per i posti disponibili fino al 31/8 o fino al 30/6), entrano in vigore con la pubblicazione dei nuovi prioritari elenchi provinciali. Pertanto, fino a tale data, i supplenti (Docenti ed Ata) devono essere individuati secondo le “normali” procedure di cui, rispettivamente, ai “regolamenti” DM n. 131/2007 e DM n. 430/2000. Ciò significa che non si può utilizzare la formula “fino all’avente titolo” per determinare la data di scadenza dei contratti. In altra parole, questo significa che, ad esempio, un supplente individuato tramite il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto, per una supplenza (ad esempio: per maternità del titolare) ha diritto al “normale” contratto con scadenza al termine del congedo “post partum” della titolare, <span style="text-decoration: underline;">a nulla rilevando</span> se, nel frattempo, saranno pubblicati gli elenchi provinciali prioritari previsti dal DM n. 82/2009 (i contratti in corso <span style="text-decoration: underline;">non possono essere più modificati</span>).</p>
<p>Eventualmente potrebbero sorgere dei problemi per i docenti, se il supplente deve essere attinto dalle graduatorie d’istituto di II o III fascia (ad oggi non ancora definitive) (*). In tal caso, infatti, si deve nominare sulla base delle previgenti graduatorie d’istituto del biennio 2007/09, in attesa di quelle definitive del biennio 2009/11. Pertanto, qualora i ”nuovi prioritari elenchi provinciali” <span style="text-decoration: underline;">risultassero disponibili</span> (in via definitiva) <span style="text-decoration: underline;">prima della pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di II e di III fascia</span>, si dovrebbero utilizzare detti elenchi prioritari per le nomine dei supplenti per le disponibilità verificatesi da quella data in poi.</p>
<hr />
<p>(*) Come già abbiamo avuto modo di segnalare più volte nel passato, la scadenza “fino all’avente titolo” deve essere intesa, a nostro avviso, con una precisa data: <span style="text-decoration: underline;">quella della probabile pubblicazione delle graduatorie d’istituto definitive</span>, soggetta a proroga qualora la pubblicazione di tali graduatorie sia posticipata rispetto alla data inizialmente preventivata, e cosi via&#8230;</p>
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<p></span></span> </p>
<p></span></p>
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