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	<title>flcfirenze.it &#187; supplenze</title>
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	<description>Portale FLC CGIL Firenze</description>
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		<title>A proposito di rispetto delle regole…</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirigenti Scolastici]]></category>
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		<description><![CDATA[L’inizio del nuovo anno scolastico è stato caratterizzato da una serie di eventi che hanno evidenziato lo stato di diffuso disagio dei docenti, del personale ATA e degli alunni. A tal proposito, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni sia nelle assemblee, sia nei documenti unitari inviati a tutte le scuole. Un evento ha assunto particolare rilievo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/occupazione.jpg"><img src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/occupazione-300x160.jpg" alt="" title="occupazione" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-3140" /></a>L’inizio del nuovo anno scolastico è stato caratterizzato da una serie di eventi che hanno evidenziato lo stato di diffuso disagio dei docenti, del personale ATA e degli alunni.</p>
<p>A tal proposito, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni sia nelle assemblee, sia nei documenti unitari inviati a tutte le scuole. </p>
<p>Un evento ha assunto particolare rilievo sulla stampa: la lettera di 18 Dirigenti Scolastici cui hanno fatto seguito critiche risposte di studenti sulla situazione e l’organizzazione della scuola statale.</p>
<p>Più che la dimensione mediatica, a noi interessa dare un nostro contributo su un punto, presente nel documento dei Dirigenti Scolastici, che ci preme molto: il rispetto delle regole.</p>
<p>Infatti nella lettera dei 18 D. S. si legge <em>“[…] “si può dire che il proprietario (della scuola pubblica) è la collettività, che fissa le regole per poterne usufruire. È questo che  ne fa un servizio pubblico, a disposizione di tutti nel rispetto di quelle regole&#8230;&#8230; come D.S. abbiamo il dovere di garantire il rispetto delle regole che governano la comunità scolastica […]”</em></p>
<p>Dal nostro particolare osservatorio, possiamo sostenere che solo una sparuta minoranza di Dirigenti si attiene a quel principio di legalità che troviamo lì chiaramente affermato. Infatti:</p>
<ol>
<li>Organici di fatto: in molte scuole sono state costituite, per il secondo anno di seguito, cattedre con orario superiore alle 18 ore, con evidente violazione sia del CCNL, sia delle regole sulle ore eccedenti, sia delle prerogative delle RSU, a cui è stata data una diversa informativa, sia delle legittime aspettative dei supplenti. Laddove siamo stati avvertiti per tempo, siamo intervenuti con il consenso dei docenti interessati, ottenendo un passo indietro dell’Amministrazione. Eppure quelle operazioni sono state fatte d’accordo con i D. S. di quelle scuole&#8230;</li>
<li>Supplenze, materia alternativa, sostegno: negli anni scorsi più di una volta siamo dovuti intervenire perché le scuole nominassero i supplenti per evitare “la lesione del diritto allo studio di tantissimi studenti”. Infatti il diritto allo studio si lede anche e soprattutto quando non si riesce a dare continuità all’azione della scuola. Oggi le norme prevedono che per la validità dell’anno scolastico la scuola secondaria debba fornire, per ogni singolo insegnamento un numero di ore pari al prodotto di quelle settimanali per circa 33 settimane (200 giorni). Nonostante questo, ad oggi, in alcune scuole mancano i docenti e l’orario settimanale delle lezioni impartito è inferiore a quello previsto dagli ordinamenti, con evidenti problematiche sulla validità dell’anno scolastico.
<p><strong>Le forme organizzative adottate in caso di assenza di un docente, oltre a non essere rispettose delle regole che prevedono la possibilità di prendere il supplente sin dal primo giorno, sono in contrasto con:</strong></p>
<ul>
<li>le <strong>norme sulla sicurezza</strong>, quando il numero complessivo degli alunni nell’aula, composto da quelli della classe ricevente e quelli aggiunti per lo “spezzettamento” della classe senza docente, eccede i limiti di legge previsti; </li>
<li>le <strong>prerogative del Collegio</strong>, quando viene disposto lo sdoppiamento degli insegnanti in “contemporaneità programmata”; </li>
<li>il <strong>diritto degli alunni diversamente abili</strong> quando viene disposto che il docente di sostegno debba  “tenere tutta la classe”. </li>
</ul>
<p>Non meno scandaloso è il mancato rispetto di coloro che scelgono alternativa, a cui la nostra Costituzione riconosce pari diritto rispetto ai compagni che scelgono l’insegnamento religioso: si passa  dall’azione di convincimento a non scegliere alcuna attività, all’accorpamento di diverse opzioni, alla mancanza di vigilanza in caso di “studio individuale”, all’uso dell’insegnante di alternativa in assenza di un docente, negando così valenza educativa a quell’attività. </li>
<li>Prerogative del Collegio docenti: in questi giorni, dopo numerose segnalazioni, abbiamo predisposto un memorandum delle competenze del Collegio, in quanto tanti D.S.  le ritengono abrogate dal D.Lgs. 150/09. Ad esempio,  i criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle stesse e per la formulazione dell’orario delle lezioni in molti casi non sono stati neanche messi all’o.d.g. dei Collegi. Sempre a titolo esemplificativo, in qualche caso sono state violate addirittura le competenze del Collegio in materia di redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, in quanto i D. S. hanno predisposto il piano in maniera unilaterale.</li>
<li>Piano di lavoro degli ATA: in tante scuole, ad oggi, manca questo importante strumento organizzativo che definisce compiti e responsabilità del personale. Abbiamo chiesto di avere l’informazione preventiva in merito, ma solo poche scuole hanno dato seguito a quella richiesta. Abbiamo ricevuto segnalazioni di disposizioni impartite ai collaboratori scolastici, ampiamente illegittime, che prevedono l&#8217;orario spezzato e l&#8217;itineranza nello stesso giorno, con mancato conteggio del tempo per lo spostamento da un plesso all&#8217;altro.</li>
<li>Prerogative e diritti sindacali: molte contrattazioni non sono state attivate nei tempi previsti, nonostante alcune nostre sollecitazioni scritte, così come risultano inevase le richieste di avere gli atti propedeutici alla contrattazione.  E soprattutto non si rispetta l’art. 8, commi 7 e 8, del CCNL, per quanto riguarda l’affissione della comunicazione della convocazione di assemblea sindacale all’albo dell’istituzione scolastica (e non all’albo sindacale!) nello stesso giorno in cui è pervenuta, e ancor meno per quanto riguarda il contestuale avviso mediante circolare interna al personale interessato all’assemblea. Si fa presente che tali inadempienze ed omissioni rientrano pienamente nella fattispecie regolamentata dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (“condotta antisindacale”).</li>
<p>Speriamo che non cada nel vuoto la proposta complessiva espressa nel nostro recente documento <em><strong>TRASPARENZA E CONDIVISIONE</strong></em>, perché crediamo che, in un momento in cui la riduzione delle risorse professionali disponibili incide negativamente su qualità e quantità dei servizi, sia ancor più necessario coinvolgere tutti i lavoratori della scuola nelle strategie e nelle modalità organizzative dell’offerta scolastica.<br />
Per essere credibili agli occhi dei giovani, gli adulti devono essere coerenti: ciò vale ancora di più per chi esplica la sua attività nella scuola statale.<br />
Per questo, invitiamo tutti i livelli dell’Amministrazione scolastica territoriale &#8211; USR, USP,  D.S. – ad attivarsi seriamente per il pieno rispetto delle regole che governano la comunità scolastica.
</ol>
<p><em>Comunicato firmato da: Alessandro Rapezzi (FLC CGIL), Antonella Velani (CISL SCUOLA), Cristiano Di Donna (UIL SCUOLA), Paola Serasini (COBAS SCUOLA), Valerio Cai (GILDA-UNAMS).</em></p>
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		<title>Il re è nudo… e il Ministero pure! Supplenze: quando il MIUR ci dà ragione</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 19:20:50 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Nomina del supplente anche per meno di 15 giorni &#8230; uso limitato delle ore eccedenti, solo in caso di emergenza &#8230; divieto di utilizzare comunemente gli insegnanti di sostegno per sostituire gli assenti &#8230; divieto di utilizzare il Fondo d&#8217;Istituto per pagare i supplenti &#8230; Sembrano &#8220;parole d&#8217;ordine&#8221; sindacali e invece sono le indicazioni che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/statua-gelmini.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2010" src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/statua-gelmini.jpg" alt="" width="379" height="522" /></a>Nomina del supplente anche per meno di 15 giorni &#8230; uso limitato delle ore eccedenti, solo in caso di emergenza &#8230; divieto di utilizzare comunemente gli insegnanti di sostegno per sostituire gli assenti &#8230; divieto di utilizzare il Fondo d&#8217;Istituto per pagare i supplenti &#8230;</p>
<p>Sembrano &#8220;parole d&#8217;ordine&#8221; sindacali e invece sono le indicazioni che lo stesso MIUR ha ricordato ai Dirigenti scolastici nella <a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/nota-9839-del-8-novembre-2010-supplenze-temporanee-docenti-chiarimenti1.pdf">nota</a> dell&#8217;8 novembre scorso. Noi lo dicevamo da anni e finalmente anche il Ministero ci dà ragione: per garantire il diritto allo studio e la piena funzionalità delle attività didattiche non si può ricorrere a stratagemmi, improvvisazione e mezzucci illegali, bisogna nominare i supplenti! Purtroppo, però, nelle scuole si continua a comportarsi diversamente, accampando la scusa che &#8220;non ci sono soldi&#8221;. Ormai questa scusa non regge più, pertanto rappresentanti sindacali, personale ATA, docenti e genitori sono invitati a segnalare tutte quelle situazioni che violano le indicazioni suddette. FLC CGIL, CISL SCUOLA e GILDA-UNAMS continueranno a monitorare il comportamento  delle scuole e, come hanno dichiarato in un <a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/re-nudo-supplenze.doc">documento</a> unitario, denunceranno le inadempienze a Prefetto, Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Provinciale.</p>
<p>Lo stesso  problema  continua a verificarsi per la nomina dei docenti di Attività alternative all&#8217;Insegnamento della Religione Cattolica, ma neppure in questo caso è sufficiente la solita motivazione che &#8220;mancano le risorse&#8221;: gli stipendi dei supplenti di alternativa vengono pagati direttamente dal Ministero delle Finanze, non dalle singole scuole. Anche in questo caso si invita a <a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/ancora-alternativa.doc">segnalare</a> la mancata nomina del supplente alle OO. SS., così da denunciare il fatto.</p>
<p>Per discutere di questi problemi, del rinnovo del contratto d&#8217;istituto e di tutte le altre situazioni di conflittualità che si stanno purtroppo moltiplicando nelle scuole di  Firenze, la FLC CGIL, la CISL SCUOLA e la GILDA-UNAMS stanno nominando in questi giorni i loro <a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/Terminali-Associativi-Sindacali.doc">Terminali Associativi Sindacali</a>. I TAS sono lavoratori che ricevono l&#8217;incarico di rappresentare l&#8217;organizzazione sindacale cui sono iscritti e possono affiancare le RSU durante la trattativa per il rinnovo del contratto. Per maggiori chiarimenti si consulti il documento unitario delle tre OO. SS.</p>
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		<title>Supplenze temporanee: circolare ministeriale</title>
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		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 12:33:05 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In data 8 novembre la direzione generale per il personale scolastico ha inviato una circolare a tutti i Direttori Generali degli uffici scolastici regionali riguardo le difficoltà nell&#8217;assicurare la continuità delle attività didattiche in caso di assenza degli insegnanti. Questo il testo della circolare: Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/circolaresupplenze.jpg"><img src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/circolaresupplenze-300x160.jpg" alt="" title="circolaresupplenze" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-1948" /></a>In data 8 novembre la direzione generale per il personale scolastico ha inviato una circolare a tutti i Direttori Generali degli uffici scolastici regionali riguardo le difficoltà nell&#8217;assicurare la continuità delle attività didattiche in caso di assenza degli insegnanti.</p>
<p>Questo il testo della circolare:</p>
<blockquote><p>Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell&#8217;assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente.</p>
<p>Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l&#8217;obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall&#8217;art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l&#8217;attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l&#8217;orario d&#8217;obbligo.</p>
<p>Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l&#8217;ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.</p>
<p>Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze.</p>
<p>Appare opportuno richiamare l&#8217;attenzione sull&#8217;opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili.</p>
<p>Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell&#8217;utilizzo di tali risorse.</p></blockquote>
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		<title>L&#8217;intervento di Alessandra Faini all&#8217;assemblea dei precari</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 18:22:28 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Riportiamo la sintesi dell&#8217;intervento che Alessandra Faini, del Direttivo FLC, ha tenuto in apertura dell&#8217;assemblea dei precari dello scorso 5 ottobre. Nel suo discorso sono stati approfonditi il tema dei tagli operati dal Governo, le implicazioni del cosiddetto &#8220;salvaprecari&#8221; e le rivendicazioni del personale della scuola a tempo determinato. Clicca qui per scaricare il testo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/AlessFaini.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1757" src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/AlessFaini.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a>Riportiamo la sintesi dell&#8217;intervento che Alessandra Faini, del Direttivo FLC, ha tenuto in apertura dell&#8217;assemblea dei precari dello scorso 5 ottobre.</p>
<p>Nel suo discorso sono stati approfonditi il tema dei tagli operati dal Governo, le implicazioni del cosiddetto &#8220;salvaprecari&#8221; e le rivendicazioni del personale della scuola a tempo determinato. Clicca <a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Intervento-Alessandra.doc">qui </a>per scaricare il testo.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Precari della scuola in assemblea</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 21:17:53 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il giorno 5 ottobre si terrà un&#8217;Assemblea Sindacale dei PRECARI Docenti e ATA di tutte le Scuole Statali di Firenze e Provincia. L&#8217;orario è 8 &#8211; 12, l&#8217;assemblea si terrà c/o Auditorium dell’Istituto Marco Polo, via san Bartolo a Cintoia, 19/a. All&#8217;ordine del giorno la situazione del precariato per l&#8217;a.s. 2010/2011. L&#8217;assemblea è indetta da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/precari-scuola.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1656" src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/precari-scuola-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il giorno 5 ottobre si terrà un&#8217;Assemblea Sindacale dei PRECARI Docenti e ATA di tutte le Scuole Statali di  Firenze e Provincia.</p>
<p>L&#8217;orario è 8 &#8211; 12, l&#8217;assemblea si terrà c/o Auditorium dell’Istituto Marco Polo, via san Bartolo a Cintoia, 19/a.</p>
<p>All&#8217;ordine del giorno la situazione del precariato per l&#8217;a.s. 2010/2011.</p>
<p>L&#8217;assemblea è indetta da FLC CGIL, CISL SCUOLA e GILDA-UNAMS.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Programma annuale 2010, la FLC impugna la nota del Ministero</title>
		<link>http://www.flcfirenze.it/wordpress/programma-annuale-2010-la-flc-impugna-la-nota-del-ministero.html</link>
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		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:16:15 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[In una nota datata 14 dicembre il MIUR ha cominicato a ciascuna scuola la dotazione finanziaria disponibile. Oltre a mettere a disposizione un budget risibile, che non basta a coprire le spese di bilancio, nella nota vengono ignorati i criteri di distribuzione delle risorse, che finora poggiavano su requisiti precisi. Il Miur suggerisce invece di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/ministeroistruzione.jpg"><img src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/ministeroistruzione-300x160.jpg" alt="ministeroistruzione" title="ministeroistruzione" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-696" /></a>In una nota datata 14 dicembre il MIUR ha cominicato a ciascuna scuola la dotazione finanziaria disponibile. Oltre a mettere a disposizione un budget risibile, che non basta a coprire le spese di bilancio, nella nota vengono ignorati i criteri di distribuzione delle risorse, che finora poggiavano su requisiti precisi.  Il Miur suggerisce invece di utilizzare i fondi contrattuali, che dovrebbero essere destinati all&#8217;arricchimento dell&#8217;offerta formativa e ai progetti innovativi, per le spese correnti (incluse le supplenze).<br />
Nella nota viene anche imposte alle scuole una riduzione del 25% sui costi per i contratti esterni di pulizia e sorveglianza.</p>
<p>La note impone inoltre di trattare i crediti che le scuole vantano nei confronti del Ministero come disponibilità da programmare e non come componente attiva del bilancio della scuola, tali crediti non possono piu&#8217;, quindi,  essere considerati esigibili perche&#8217; anticipati dalla cassa dalle scuole.</p>
<p>La FLC ha deciso di impugnare la nota in sede legale, di chiedere un incontro urgente al Miur e di mettere a disposizione delle scuole alcune <a href='http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/Scheda-di-lettura-FLC-Cgil-Programma-annuale-2010-gennaio-2010.pdf'> proposte operative</a> per la stesura del programma 2010. Verra&#8217; aperto quindi nei prossimi giorni uno spazio di ascolto e di raccolta delle proposte di Dirigenti scolastici, Direttori dei servizi g.a. e Consigli di Istituto.</p>
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		<title>Il diritto (allo studio) non è in vendita. Documento CGIL, CISL, Gilda</title>
		<link>http://www.flcfirenze.it/wordpress/il-diritto-allo-studio-non-e-in-vendita-documento-cgil-cisl-gilda.html</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
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		<category><![CDATA[Sindacato FLC]]></category>
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		<description><![CDATA[FLC CGIL, CISL scuola e Gilda -UNAMS, in un documento congiunto, denunciano le conseguenze della prima parte dei tagli degli organici legati all&#8217;attuazione della legge 133/08. Le conseguenze delle scelte del Governo costringono le scuole a scelte che impattano pesantemente non solo sulla qualità dell&#8217;istruzione, ma anche sulla sicurezza, la vigilanza dei minori, il rispetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/maestrounico.jpg"><img src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/maestrounico-300x160.jpg" alt="maestrounico" title="maestrounico" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-636" /></a>
<p>FLC CGIL, CISL scuola e Gilda -UNAMS, in un documento congiunto, denunciano le conseguenze della prima parte dei tagli degli organici legati all&#8217;attuazione della legge 133/08.</p>
<p>Le conseguenze delle scelte del Governo costringono le scuole a scelte che impattano pesantemente non solo sulla qualità dell&#8217;istruzione, ma anche sulla sicurezza, la vigilanza dei minori, il rispetto delle scelte opzionali fatte dalle famiglie e l’integrazione degli alunni diversamente abili.</p>
<p>L&#8217;attenzione posta dal&#8217;amministrazione e da alcuni Dirigenti scolastici al risparmio economico porta a scelte organizzative spesso in  aperto contrasto con la normativa. Nel documento, che trovate <a href='http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/il-diritto-allo-studio-non-e-in-vendita.pdf'>qui</a>, viene fatta luce sulle situazioni in essere.</p>
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		<title>Quando e come si chiamano i supplenti per le assenze del titolare – A.S. 2009/10</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Sindacato FLC]]></category>
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		<category><![CDATA[normativa commentata]]></category>
		<category><![CDATA[supplenze]]></category>

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		<description><![CDATA[Personale docente In caso di assenze temporanee dei docenti in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata. Scuola dell’infanzia Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza. Scuola [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<h3>Personale docente</h3>
</blockquote>
<p>In caso di assenze temporanee dei docenti in servizio si provvede alla sostituzione con contratti a tempo determinato utilizzando le graduatorie d’istituto. Nei vari ordini e gradi di scuola ci sono regole diverse per definire il momento della chiamata.</p>
<blockquote>
<h3>Scuola dell’infanzia</h3>
</blockquote>
<p>Per procedere alla sostituzione: non c’è nessun vincolo sulla durata dell’assenza.</p>
<blockquote>
<h3>Scuola primaria</h3>
</blockquote>
<p>Per le assenze fino a 5 giorni, non si procede al conferimento della supplenza se è possibile utilizzare personale <strong>interno al plesso</strong> per le ore di contemporaneità non programmate dal collegio docenti per: &#8220;<em>attività di arricchimento dell&#8217;offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari</em>.&#8221; (CCNL 2006-2009, articolo 28, comma 5).</p>
<p>Con lo stravolgimento dell&#8217;organizzazione della scuola primaria decisa dai regolamenti attuativi dell&#8217;art. 64 della legge 133/08, le ore di contemporaneità sono sostanzialmente inesistenti (salvo inglese e religione) e quindi questa previsione contrattuale è nei fatti inapplicabile (o scarsamente applicabile). Pertanto, anche per tali assenze, si procede alla sostituzione con personale a tempo determinato se nel plesso non siano disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sia a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio. In considerazione della competenza che ha la contrattazione integrativa di istituto (articolo 6 comma 2-h/i del CCNL 2006-2009) sull’organizzazione del lavoro docente, è opportuno che le modalità, i tempi e le procedure di sostituzione siano inseriti nel contratto d’istituto. Per le assenze oltre i 5 giorni <span style="text-decoration: underline;">si procede regolarmente</span> al conferimento di incarichi a tempo determinato, in considerazione del fatto che la norma del Ccnl non è stata disapplicata e, pertanto, rimane vincolante!</p>
<p>Quindi, anche i docenti che prestano servizio su eventuali ore residue, utilizzati con precisa delibera del Collegio per attività di progetto (recuperi, approfondimenti, ecc.),</p>
<div><span style="text-decoration: underline;">non possono essere distolti da tali attività per effettuare la sostituzione di colleghi assenti</span></p>
<blockquote>
<h3>Scuola secondaria di primo e secondo grado</h3>
</blockquote>
<p>La finanziaria 2002 (L 448/2001 articolo 22, comma 6) ha previsto la <strong>possibilità </strong>(non l’obbligo) per le scuole di utilizzare personale interno, in coerenza con il POF, per assenze fino a 15 giorni.</p>
<p>Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l’assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.</p>
<p>Al contrario quando l’assenza è inferiore a 15 giorni prima di chiamare il supplente va valutata la possibilità di utilizzare il personale interno a disposizione o che si è reso disponibile. Per docenti a disposizione si intendono coloro che devono completare l’orario di cattedra, o che, per situazioni particolari, siano senza classe (viaggi, stage, ecc.) oppure siano rientrati dopo il 30 aprile a disposizione della scuola. Per docenti che si sono resi disponibili si intendono coloro che hanno dato la disponibilità ad effettuare sostituzioni in aggiunta al proprio orario d’obbligo per massimo 6 ore settimanali. In quest’ultimo caso occorre valutare con attenzione la ricaduta sull’offerta formativa e quindi procedere alla nomina di un supplente ogni qualvolta si ritenga necessario per garantire il <strong>diritto allo studio</strong>.</p>
<p>A questo fine è opportuno regolamentare nel contratto integrativo di istituto (viste le ricadute sull’organizzazione del lavoro) come si provvede alla sostituzione dei docenti assenti fino a quando non arriva il supplente.</p>
<p>La norma restrittiva contenuta nel DPR 399/1988. art. 14, comma 12 è invece da considerarsi superata dalla legge 124/99, che, all’art. 4, comma 10, che così recita: <em>&#8220;Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.&#8221; </em>e dal regolamento delle supplenze (DM 131/07) che sostituisce le precedenti ordinanze sulle supplenze.</p>
<p>Oltretutto con la riconduzione a 18 ore di quasi tutte le cattedre la situazione, sia nelle medie che nelle superiori, è diventata ancora più complicata e anche la sostituzione, con docenti in servizio, per assenze brevi è spesso impraticabile. Una sentenza di appello della Corte dei Conti del 19 Aprile 2004 ha mandato assolto un Dirigente che aveva nominato supplenti anche per assenze brevi in quanto, qualora le risorse interne disponibili (docenti a disposizione o che hanno dato disponibilità a supplenze) non siano sufficienti a garantire la copertura dell’assenza si può procedere alla nomina dei supplenti per garantire la continuità didattica.</p>
<p>La sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da specifici ordinamenti o da norme di legge (legge 104/92) o previste dal POF (tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, insegnante di sostegno, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza e limitati nel tempo, in quanto introduce un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio. Lo stesso ragionamento vale per lo sdoppiamento delle classi che è una prassi da evitare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni &#8220;distribuiti&#8221; sia di quelli che li &#8220;accolgono&#8221;. In conclusione il Dirigente scolastico, una volta esperiti tutti i legittimi tentativi di utilizzo delle risorse interne, può provvedere alla chiamata del supplente.</p>
<blockquote>
<h3>Considerazioni comuni &#8211; personale docente</h3>
</blockquote>
<p>A maggior ragione (per la sostituzione dei titolari assenti nelle scuole di ogni ordine e grado) è assolutamente illegittimo effettuare le sostituzioni in discorso, distogliendo il docente di sostegno. Su tale questione La giurisprudenza è ampia e costante nel condannare il dirigente che ha ordinato al docente, durante l’ora che doveva essere dedicata all’integrazione degli alunni disabili ad esso assegnati, di effettuare una supplenza in un’altra classe. L’eventuale utilizzo di tali docenti su altre classi può essere legittima solo in casi di effettiva emergenza (assenza non preventivata del titolare) e solo per il tempo strettamente indispensabile per la ricerca del supplente.</p>
<p>Similmente si ritiene illegittima la prassi della suddivisione della classe, ove il titolare è assente, e la conseguente distribuzione degli alunni in altre classi. Tale pressi comporta, tra l’altro: a) il sorgere di problemi sia in ordine alla vigilanza degli alunni, sia in ordine alla capienza delle aule con effetti sulle norme di sicurezza; b) la lesione del diritto allo studio, sia per i gruppi di alunni dirottati nelle altre classi, sia per gli alunni delle classi “riceventi, in quanto, di fatto, tali situazioni comportano quasi sempre uno stravolgimento della normale attività didattica. Anche tale prassi può essere ammessa solo in caso di emergenza e per il tempo strettamente indispensabile per la nomina del supplente. In tutti i casi le restrizioni economiche dei finanziamenti per le supplenze (o i ritardi di accredito dei finanziamenti stessi) non possono determinare situazioni di lesione del diritto allo studio o di sicurezza degli alunni (tant’è che il MIUR mai ha emanato norme restrittive, rispetto a quelle vigenti e sopra richiamate, sul conferimento delle supplenze).</p>
<blockquote>
<h3>Personale ATA</h3>
</blockquote>
<p>Il regolamento delle supplenze (<span style="text-decoration: underline;">DM 430/2000</span>), prevede, all’ art. 6, comma 2. quanto segue : <em>&#8220;Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell&#8217;art. 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.&#8221; </em></p>
<p>Pertanto, anche nel caso degli ATA non ci sono vincoli particolari per la sostituzione del personale che conseguentemente si può assumere a partire dal 1° giorno di assenza del titolare. Infatti l’art. 4, comma 14 della legge 124/99, ha esplicitamente abrogato l’art. 582 del Dlgs 297/94 che prevedeva particolari condizioni (mix tra numero di assenti e durata delle assenze) per poter chiamare il supplente ATA. Considerata la peculiarità del lavoro ATA e il riferimento, nel regolamento, al <em>&#8220;tempo strettamente necessario&#8221;</em>, è opportuno che in sede di contrattazione d’istituto si definiscano i criteri per l’assunzione dei supplenti ATA per i diversi profili in base alle specifiche caratteristiche della scuola (tempo scuola, numero e tipologia dei plessi, turnazioni, corsi serali ecc). In particolare la contrattazione di scuola dovrà definire a quali condizioni e dopo quanti giorni di assenza si ricorre al supplente, tenendo anche conto delle risorse disponibili nel fondo d’istituto per le attività aggiuntive e/o per l’intensificazione e delle esigenze relative all’organizzazione del lavoro ATA. Il regolamento introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art. 6, comma. 4). Considerati i carichi di lavoro e le riduzioni di organico è opportuno che i Dirigenti scolastici, anche in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.</p>
<blockquote>
<h3>DSGA</h3>
</blockquote>
<p>
Il regolamento delle supplenze ATA non tratta della sostituzione dei DSGA che invece è demandata al contratto (nomina di una assistente amministrativo di ruolo inserito nelle apposite graduatorie provinciali o nomina di un DSGA “reggente”).</p>
<p> </p>
<p> </p>
<blockquote>
<h3>Considerazioni comuni &#8211; personale docente e personale ATA</h3>
</blockquote>
<p>In relazione al DM n. 82 del 29/9/2009 (c.d. “Salvaprecari”) L’art. 6 del DM 82/2009 prevede che le nuove procedure, che le scuole dovranno adottare per le nomine dei supplenti temporanei, <span style="text-decoration: underline;">per la sostituzione di titolari temporaneamente assenti</span> (quindi, non per i posti disponibili fino al 31/8 o fino al 30/6), entrano in vigore con la pubblicazione dei nuovi prioritari elenchi provinciali. Pertanto, fino a tale data, i supplenti (Docenti ed Ata) devono essere individuati secondo le “normali” procedure di cui, rispettivamente, ai “regolamenti” DM n. 131/2007 e DM n. 430/2000. Ciò significa che non si può utilizzare la formula “fino all’avente titolo” per determinare la data di scadenza dei contratti. In altra parole, questo significa che, ad esempio, un supplente individuato tramite il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto, per una supplenza (ad esempio: per maternità del titolare) ha diritto al “normale” contratto con scadenza al termine del congedo “post partum” della titolare, <span style="text-decoration: underline;">a nulla rilevando</span> se, nel frattempo, saranno pubblicati gli elenchi provinciali prioritari previsti dal DM n. 82/2009 (i contratti in corso <span style="text-decoration: underline;">non possono essere più modificati</span>).</p>
<p>Eventualmente potrebbero sorgere dei problemi per i docenti, se il supplente deve essere attinto dalle graduatorie d’istituto di II o III fascia (ad oggi non ancora definitive) (*). In tal caso, infatti, si deve nominare sulla base delle previgenti graduatorie d’istituto del biennio 2007/09, in attesa di quelle definitive del biennio 2009/11. Pertanto, qualora i ”nuovi prioritari elenchi provinciali” <span style="text-decoration: underline;">risultassero disponibili</span> (in via definitiva) <span style="text-decoration: underline;">prima della pubblicazione delle graduatorie definitive d’istituto di II e di III fascia</span>, si dovrebbero utilizzare detti elenchi prioritari per le nomine dei supplenti per le disponibilità verificatesi da quella data in poi.</p>
<hr />
<p>(*) Come già abbiamo avuto modo di segnalare più volte nel passato, la scadenza “fino all’avente titolo” deve essere intesa, a nostro avviso, con una precisa data: <span style="text-decoration: underline;">quella della probabile pubblicazione delle graduatorie d’istituto definitive</span>, soggetta a proroga qualora la pubblicazione di tali graduatorie sia posticipata rispetto alla data inizialmente preventivata, e cosi via&#8230;</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></span></span> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Speciale supplenze</title>
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		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminflc</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La settimana prossima ci saranno le convocazioni per le supplenze&#8230; I rappresentanti FLC saranno presenti per seguire l&#8217;andamento delle nomine e fornire tutte le informazioni. Gli insegnanti precari del bollettino Conoscenza Precaria distribuiranno una edizione speciale supplenze con tutte le novità&#8230; VAI AL BLOG CONOSCENZA PRECARIA scarica conoscenza precaria numero 4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/1222770707907_02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-49" title="laclasse" src="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/1222770707907_02-300x222.jpg" alt="laclasse" width="300" height="222" /></a></p>
<p>La settimana prossima ci saranno le convocazioni per le supplenze&#8230;<br />
I rappresentanti FLC saranno presenti per seguire l&#8217;andamento delle nomine e fornire tutte le informazioni.<br />
Gli insegnanti precari del bollettino Conoscenza Precaria distribuiranno una edizione speciale supplenze con tutte le novità&#8230;</p>
<p><a href="http://conoscenzaprecaria.blogspot.com/">VAI AL BLOG CONOSCENZA PRECARIA</a></p>
<p>scarica <a href="http://www.flcfirenze.it/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/conoscenza-precaria-numero-4.pdf">conoscenza precaria numero 4</a></p>
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